TAR Lazio:Sentenziaccia da far vergognare i giudici probi

Opinion - author: guia - posted: 26-04-2012

Il TAR Lazio dopo tre anni e ripetuti solleciti degli avvocati della persona offesa fissa una udienza per il 7 Marzo 2012 ed in una sola seduta, respinge un Ricorso, di 100 pagine e con oltre trecento allegati, promosso da un professore Associato contro la Sapienza Università di Roma ed il Policlinico Umberto I per aver subito un Mobbing per ben 25 anni.
La distanza tra le domande introdotte nel ricorso dalla lavoratrice e le motivazioni del Tar nella sentenza è talmente grande, che chi ha letto il ricorso e legge ora la “Sentenza” rimane sbalordito, in quanto sembra che il TAR risponda a tutt’altro Ricorso, non certo a quello su cui “sentenzia”.
Sembra che il Giudice Relatore non abbia letto i quesiti posti nel Ricorso e tantomeno le prove del danno descritte negli allegati. Infatti la sentenza è priva di organicità, come peraltro la lacunosa difesa dell’Ateneo e del Policlinico, quattro banalità messe là senza nesso logico; il Tar tra le doglianze e lo svolgimento dell’esame procede per salti, fornendo un elaborato disorganico, disarticolato, generico e pressappochista, provo di qualsiasi analisi dei punti articolati dalla ricorrente, che non vengono né considerati, né richiamati, né tantomeno confutati!!!!!! La sentenza si limita a reiterare con poca convinzione e con un’evidente impostazione preconcetta le già scarse (riferite oltre tutto solo ad un breve ultimo periodo) e poco credibili difese dell’Università e del Policlinico. Non risponde quindi minimamente ai quesiti, come dovrebbe fare per legge, ma si sofferma unicamente su alcuni dettagli offerti dalle controparti.
La motivazione della sentenza appare peraltro integrata da personali giudizi dei Giudici del TAR, che non trovano alcun riferimento nella normativa vigente, che anzi viene travisata, giungendo al deprecabile risultato di far ritenere comportamenti palesemente persecutori, normali condotte di routine tra colleghi, privi di qualsiasi connotato di illiceità. I Giudici omettono del tutto la disamina di anni di persecuzioni precedenti, respingendo tutti gli episodi pregressi di mobbing portati alla loro attenzione, che loro stessi non riconoscono coperti da prescrizione, argomentando solo aspetti marginali e di poco conto, riferendosi solo a documenti provenienti dalle controparti, chiaramente frutto di manipolazioni, perché in contrasto con una pluralità di documenti di segno opposto, prodotti dalla difesa della ricorrente, del tutto omessi nell’ambito dell’indagine giudiziale.
I Giudici continuano poi banalizzando e ridicolizzando eventi gravemente dannosi per la ricorrente (smantellamento di un intero pubblico Servizio per ben due volte consecutive, ecc) di cui si invocava tutela e riducendo le doglianze avanzate ad aspetti insignificanti, trascurabili e privi di nota; confondono poi la situazione del “fuori ruolo” con quella ben distinta del “collocamento a riposo”, con il solo scopo di rigettare a tutti i costi e senza alcun riconoscimento le istanze della lavoratrice vittima di mobbing per oltre 25 anni; si auto “esonerano” dalla disamina degli episodi precedenti del Mobbing, solo per aver ritenuto inesistenti quelli attuali, con buona pace dell’art. 112 del CPC che “obbliga il Giudice a pronunciarsi su tutte le domande”; giungono a sconfessare perfino se stessi, ritenendo legittime una molteplicità di condotte, già ritenute illegittime da decisioni provenienti dallo stesso TAR Lazio (proprie sentenze); addirittura condannano la lavoratrice a pagare 5.000,00 euro ai suoi persecutori per spese legali (fondo del barile).
In sostanza i giudici fanno come gli pare, rinviando solo alle difese delle amministrazioni convenute, infischiandosene delle leggi e delle loro stesse sentenze, che pure sono in allegato e che fanno parte integrante del contenzioso. Nell’elaborato dei giudici, manca proprio la valutazione dei fatti oggettivi, si evidenziano solo aspetti generici, ed il materiale probatorio viene totalmente ignorato.
Infatti dalla disamina del provvedimento non risultano letti i ben oltre 300 documenti prodotti dalla ricorrente e vengono confusi i termini della questione, la sentenza coincidendo in tutto e per tutto con le difese delle parti.
I giudici “scelgono” di pronunziarsi su taluni dettagli, anziché sui gravi principali episodi di Mobbing, fornendo solo le cc.dd. “risposte di traverso”, ossia quelle che secondo la terminologia medica danno i detenuti agli inquisitori nel corso degli interrogatori, perché non possono ammettere la verità a loro sfavorevole o alle persone che loro “devono proteggere: risposte di tipo oppositivo, provocatorio. Paradossalmente la conclusione della sentenza, stigmatizza ed ironizza a tal punto le doglianze della ricorrente, da indurre a credere il lettore che i maltrattamenti subiti siano frutto di fantasia e che l’Università ha fatto bene a maltrattarla.
Dopo un numero enorme di maltrattamenti i giudici invertono e stravolgono la realtà, travisando i fatti tanto da concludere che la ricorrente dovrebbe addirittura essere grata all’Ateneo per i pochi e stentati avanzamenti di carriera, che invece le spettavano per i suoi meriti e per legge, come riconosciuto dalle precedenti sentenze dello stesso TAR e non per grazia ricevuta!!!!!!
I giudici dopo aver inutilmente tentato in prima udienza di liquidare con la prescrizione la maggior parte della domande della lavoratrice, hanno modellato la sentenza esclusivamente sulla base delle difese dei mobber, senza tenere in alcun conto il ricorso di ben 100 pagine e 300 documenti che dimostrano le condotte vessatorie e di impedimento sanzionate dagli artt. 2087 e 2043 cc, articoli che i giudici sembrano ignorare totalmente.
La “sentenza” fa ridere, o meglio fa solo piangere; forse i Giudici del Tar Lazio non vogliono lavorare? Oppure lavorano male perché “telecomandati”?