Biotestamento: il paziente "orienta" ma non decide. Cosa prevede la legge che ora torna al Senato

Notizia - autore: ludo.j - pubblicazione del: 15-07-2011

L'aula della Camera ha approvato, a scrutinio segreto, il disegno di legge sul testamento biologico. Il testo, che ha subito modifiche, torna al Senato (in terza lettura) dopo due anni e mezzo dal primo via libera sulla scia del caso Englaro (era il 26 marzo 2009 quando ci fu l'ok di Palazzo Madama).

COSA PREVEDE LA LEGGE - Divieto di eutanasia o di aiuto al suicidio. Nutrizione e alimentazione artificiali mai oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) e divieto di sospenderle a meno che non siano piu' efficaci nella fase terminale della vita. Il ddl sul testamento biologico esce dalla Camera confermando l'impianto di base del testo approvato dal Senato il 26 marzo di due anni fa e con modifiche che, di fatto, imprimono un ulteriore 'stretta' al provvedimento: come quella che 'restringe' la platea dei pazienti per i quali le Dat avranno valore e l'esplicitazione che si scegliera' quali cure attivare ma non quali rifiutare.

-DIVIETO DI EUTANASIA. La legge "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata". Esplicito il "divieto di ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio" con riferimento agli articoli 575(omicidio), 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. Il medico e' obbligato a informare il paziente sul divieto di eutanasia. E' stabilito il principio dell'"alleanza terapeutica" nelle fasi del fine vita. Nel passaggio alla Camera, e' stato inserito il diritto per i pazienti terminali o in condizione di morte prevista come imminente di essere assistiti con un'adeguata terapia del dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative.

-CONSENSO INFORMATO. Ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso informato esplicito dopo corrette informazioni dei medici. L'alleanza terapeutica si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

-STOP IDRATAZIONE E ALIMENTAZIONE SOLO PER MALATI TERMINALI. Idratazione e alimentazione non possono mai essere interrotte.
L'unica eccezione diventa quella dei malati terminali nel caso "risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo". Alimentazione e idratazione artificiale "non possono formare oggetto" di Dat.

-NELLE DAT SOLO ORIENTAMENTI SU ATTIVAZIONE TRATTAMENTI. L'aula della Camera ha circoscritto ulteriormente i contenuti del biotestamento. Nelle Dat si potranno esprimere "orientamenti" (e non volonta') solo sui trattamenti che si intende attivare, ma non su quelli che si vuole sospendere o a cui ci si rifiuta di essere sottoposti. I trattamenti vengono ora definiti "terapeutici" e non piu' "sanitari". Rimane comunque la previsione che si possa rinunciare a cio' che e' "di carattere sproporzionato o sperimentale", ossia l'accanimento terapeutico.

-REGISTRO UNICO DELLE DAT, VIDEO-RICOSTRUZIONI VIETATE. Niente videotestamenti o ricostruzioni di intenti fatte a posteriori. Il biotestamento si potra' fare solo in forma scritta o dattiloscritta con firma autografa del soggetto interessato.
"Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volonta' del soggetto". Le Dat saranno raccolte in un Registro nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il ministero della Salute.
Potranno essere redatte presso il medico curante e registrate (ma non c'e' l'obbligo) presso le Asl che poi le trasmetteranno all'archivio del ministero. Le dat hanno validita' di 5 anni e possono essere rinnovate.

Fonte: direnews.it